Il 14 settembre scorso in Aula Balducci gli imprenditori agricoli alimenesi hanno assistito ad una riunione sul tema: ''La nuova riforma della politica agricola comunitaria''. Di seguito potete leggere una relazione redatta dall' Ing. Giandomenico Scelfo che fa luce su quando discusso.
L'intera redazione di www.alimena.com ringrazia Giandomenico Scelfo per la sua puntuale, approfondita e attenta valutazione.
La nuova riforma:
In data 05/08/04 il Governo Italiano, con direttiva prot. 1787, ha recepito il Reg. CE 1872/03 del 29/09/2003 e successivi Reg. CE n. 795/04 e n. 796/04 del 21/04/04, recanti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comunitaria.
Nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e contenimento dei costi legati ai regimi di sostegno, nonché dell'incentivazione allo sfruttamento dei terreni secondo la buona norma agronomica e agroambientale, la Comunita' Economica Europea ha dato vita ad una riforma epocale destinata ad avere notevoli ripercussioni non solo sull'economia del mondo agricolo, ma soprattutto sulle scelte gestionali che le aziende agricole dovranno operare nel prossimo futuro.
I regimi di sostegno, infatti, non saranno piu' legati alla produzione, come avvenuto in passato, ma bensi' agli ettari di terreno ammissibili (coltivabili) indipendentemente dal tipo di coltura applicata: l'agricoltore, cioe', non sara' piu' indotto a seminare e riseminare grano con l'unico obiettivo di percepire il contributo, ma potra' operare le proprie scelte colturali in base alle leggi dettate dal mercato, in base alle buone norme agronomiche (rotazioni colturali), in base alla struttura dell'azienda: un'azienda, per esempio, che possiede capi di bestiame potra' decidere di coltivare avena, orzo, foraggi, ecc..., producendo in proprio quanto necessario all'alimentazione degli animali e percependo, nel contempo, lo stesso contributo base che percepirebbe se seminasse grano.
Ma entriamo piu' nel dettaglio per capire quali sono i meccanismi che determineranno l'ammontare degli importi dei pagamenti diretti.
L'Italia, con la direttiva 1787 del 05/08/04, di fronte alle opzioni dettate dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 1782/03 e relativi regolamenti di attuazione n. 795/04 e 796/04), ha scelto il cosiddetto "disaccoppiamento totale" cioe' un pagamento unico, completamente slegato dalla produzione, calcolato come di seguito.
Pertanto, dal 01/01/05, quindi con la semina dell'annata agraria in corso, gli agricoltori potranno decidere di utilizzare i propri terreni "per qualsiasi attivita' agricola ad eccezione delle colture permanenti e della produzione di prodotti ortofrutticoli" (Reg. CE n. 1872/03 art. 51).
CALCOLO DEI DIRITTI ALL'AIUTO PER ETTARO
(Reg. CE n. 1782/03 artt. 37 e 38 ; allegati VI e VII)
Si definisce "importo di riferimento" quell'importo calcolato come somma degli importi, percepiti dagli agricoltori, cosi' come descritti nei successivi punti da 1 a 5.
1) Media dei premi, base e supplementare, percepiti, negli anni 2000-2001-2002 (cosiddetto periodo di riferimento), per le superfici investite a grano, piante proteiche, qualsiasi altra coltura indicata nell'allegato VI del 1782/03; tale somma da' origine all'importo di riferimento per premi PAC nel periodo di riferimento.
2) Determinazione del numero delle vacche nutrici per cui e' stato erogato il premio negli anni 2000-2001-2002 e calcolo della media nei tre anni: tale numero moltiplicato per l'importo pro-capo relativo all'anno 2002 determina l'importo di riferimento relativo a vacche nutrici. Si ricorda che, ai sensi del Reg CE n. 1254/99 art. 6, nell'anno 2002 il premio base per vacca nutrice ammonta a Euro 210,00 a cui vanno aggiunti il premio supplementare e l'eventuale premio per l'estensivizzazione, legati alla quantita' di foraggere dichiarate nella PAC.
3) Determinazione del numero dei bovini maschi per cui e' stato erogato il premio negli anni 2000-2001-2002 e calcolo della media nei tre anni: tale numero moltiplicato per l'importo pro-capo relativo all'anno 2002 determina l'importo di riferimento relativo a bovini maschi. Si ricorda che, ai sensi del Reg CE n. 1254/99 artt. 4, nell'anno 2002 il premio base per bovini maschi ammonta a Euro 210,00 a cui va aggiunto l'eventuale premio per l'estensivizzazione, legato alla quantita' di foraggere dichiarate nella PAC.
4) Determinazione del numero delle macellazioni per cui e' stato erogato il premio negli anni 2000-2001-2002 e calcolo della media nei tre anni: tale numero moltiplicato per l'importo pro-capo relativo all'anno 2002 determina l'importo di riferimento relativo a macellazioni. Si ricorda che, ai sensi del Reg CE n. 1254/99 artt. 11, nell'anno 2002 il premio base per macellazioni ammonta a Euro 80,00 a cui va aggiunto il premio supplementare se i bovini macellati erano maschi.
5) Importo, base e supplementare, percepito solo nell'anno 2002, relativo ad ovicaprini.
Si definisce "superficie di riferimento" quella superficie ottenuta sommando la media triennale delle superfici investite a colture che hanno dato diritto ai premi di cui al precedente punto 1 alla media triennale delle superfici dichiarate a foraggere e a pascolo permanente. La superficie di riferimento e' quindi l'intera superficie dell'azienda.
"L'importo di riferimento" diviso per la "superficie di riferimento" determina il diritto all'aiuto per ettaro.
A questi diritti, applicabili gia' a partire dal 01/01/2005, andranno aggiunti, a partire dal 01/01/2006 e prendendo a riferimento la titolarita' di quota latte al 31/03/2006 (Direttiva n. 1787 del 05/08/04 art. 1 comma 1 e Reg. CE n. 1782/03 art. 62), i premi relativi ai prodotti lattiero-caseari cosi' come definiti dall'art. 95 e 96 del Reg. CE n. 1782/03: 24,49 Euro/ton. piu' premio supplementare ancora da definire.
Si sottolinea infine che l'art. 1 comma 3 della direttiva n. 1787 del 05/08/04 ha escluso dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti di cui all'art. 70 del Reg. CE n. 1782/03: saranno quindi concessi (Reg. CE n. 1782/03 art. 99), su base annua e in maniera disaccoppiata, gli aiuti alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di cui all'allegato XI del Reg. CE n. 1782/03 (riso, lino, leguminose ecc...).
In tal caso, se la superficie investita sia la stessa per la quale viene erogato il pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi e' detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico.
Detrazioni applicate ai diritti all'aiuto per ettaro
La normativa ha previsto una serie di detrazioni percentuali che saranno applicate, annualmente, agli importi dei pagamenti diretti e serviranno sia ad alimentare la riserva nazionale che a sostenere programmi di sviluppo rurale, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di sostegno alla qualita'.
Tali detrazioni possono essere cosi' schematizzate:
1) 3% annuo che servira' ad alimentare la riserva nazionale di cui all'art. 42 del Reg. CE n. 1872/03;
2) 3% nel 2005; 4% nel 2006; 5% annuo dal 2007 al 2012, secondo quanto previsto dalla cosiddetta "modulazione" (Reg. CE n. 1872/03 art. 10), che servira' a sostenere programmi di sviluppo rurale.
3) 8% annuo nella componente settoriale seminativi;
7% annuo nella componente settoriale carni bovine;
5% annuo nella componente settoriale ovicaprini;
Le somme cosi' ottenute, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della direttiva n. 1787 del 05/08/04, sono destinate a un pagamento supplementare agli agricoltori che si adoperino per il miglioramento della qualita' e commercializzazione dei prodotti agricoli e che rispettino criteri di tutela e valorizzazione dell'ambiente. In merito, il capitolo 1 del Reg CE n. 1782/03 definisce la cosidetta "condizionalita'" e le norme obbligatorie a cui attenersi sono state elencate negli allegati n. III e IV dello stesso decreto: obbligo della rotazione colturale, divieto di bruciatura delle stoppie, uso adeguato delle macchine agricole, densita' di bestiame minime, protezione del pascolo permanente, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, evitare la propagazione di vegetazione indesiderata.
In particolare, con i fondi ottenuti dalle detrazioni di cui al precedente punto 3 si costituira' un plafond nazionale (pari a 138 milioni di Euro per il settore seminativi, 31,43 milioni di Euro per il settore carni bovine, 8,67 milioni di Euro per il settore ovicaprini) che sara' utilizzato per l'erogazione di un pagamento supplementare condizionato cosi' come segue:
a) nel settore seminativi viene erogato un premio supplementare ad ettaro agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varieta' (il cui elenco viene pubblicato annualmente entro il 1° Ottobre), che rispondano a determinate caratteristiche qualitative richieste dal mercato: tenore di proteine, qualita' del glutine, indice di giallo, peso specifico (Reg. CE 2237 del 23/12/2003). L'importo di tale premio deve, ad oggi, essere ancora definito e dipendera' dalle specie colturali introdotte nell'elenco di quelle ammesse a premio. Tale definizione e' rimandata a norme applicative specifiche, ancora da emanare. Settimanali specializzati nel settore agricolo, prendendo a riferimento il plafond nazionale, pari a 138 milioni di Euro, stimano un pagamento supplementare variabile da 50 a 100 Euro/Ha.
b) Nel settore zootecnico, un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici iscritte a libri genealogici, agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine, agli allevatori di bovini allevati con metodi estensivi, e agli allevatori di ovicaprini con piu' di 50 capi. Anche sull'ammontare di tale premio supplementare, all'attualita', non vi e' nulla di certo. Settimanali specializzati nel settore agricolo, prendendo a riferimento il plafond nazionale, pari a 31,43 milioni di Euro per il settore carni bovine e a 8,67 milioni di Euro per il settore ovicaprini, stimano un pagamento supplementare variabile da 50 a 100 Euro/capo per bovini e da 3 a 10 Euro/capo per ovicaprini.
In definitiva, dopo questa breve disamina, occorre una puntualizzazione:
avendo il Governo italiano operato la scelta del disaccopiamento totale, scelta non di poco conto se si considera che la normativa sara' immodificabile fino al 2012, la parola passa agli agricoltori, che dovranno acquisire le nuove regole per rispondere almeno a due importanti impellenze nei prossimi mesi: programmare al meglio le scelte produttive per le prossime campagne e gestire con puntualita' la delicatissima fase di assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto.
Giandomenico Scelfo
In allegato: Decreto_MIpaf_del_05-08-04